Il "fondo cultura" cos'è e come funziona

Il “fondo cultura” cos’è e come funziona

Il "fondo cultura" cos'è e come funziona

A seguito della pandemia da Covid-19 il Governo ha emanato diversi provvedimenti finalizzati ad arginarne gli effetti e sostenere il settore culturale nella ripresa.

Tra questi c’è uno strumento di finanziamento diretto e di sostegno agli investimenti, con garanzia del credito, promosso da Federculture fin dai primi momenti del lockdown, concretizzatosi con il DL 34/2020 “Decreto Rilancio”, che all’articolo 184 ha istituito il “Fondo per la Cultura”: «[…] È istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo. […]».

In attuazione dell’art 184 DL 34/2020 è intervenuto il decreto interministeriale n. 546 del 27 novembre 2020 che all’art.1 ha stabilito: «[…] c.1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, definisce le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo (di seguito, “Fondo per la cultura”), istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (di seguito, “MiBACT”), con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020; c.2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite: a) 30 milioni di euro destinati alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale; b) 20 milioni di euro destinati al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. […]»

Più specificamente la suddivisione delle risorse è così articolata:

  • Le risorse di cui all’art. 1, comma 2, lettera a), considerate contributi a rendicontazione, sono destinate ai soggetti pubblici di cui all’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (enti pubblici e organismi di tipo pubblico inseriti nell’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni) ed erogate in base alla procedura fissata dall’avviso pubblico emanato dal MiC il 20 maggio 2021.
  • Le risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), sono iscritte in uno specifico Fondo articolato in due comparti, con una dotazione di 10 milioni di euro ciascuno, ai fini del riconoscimento di garanzie e della concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il Fondo è gestito e amministrato, a titolo gratuito, dall’Istituto per il Credito Sportivo in gestione separata.

Schema di sintesi del “Fondo per la Cultura”

Il Fondo per i soggetti pubblici (enti pubblici e organismi di tipo pubblico inseriti nell’elenco Istat) – 30 milioni

E’ finalizzato a sostenere – attraverso il cofinanziamento pubblico-privato – investimenti e altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale del Paese. Gli interventi dovranno riguardare nuove realizzazioni e non progetti già avviati o già finanziati ad altro titolo dal Ministero della Cultura, dovranno essere effettuati esclusivamente in Italia e ultimati entro tre anni dall’ammissione al beneficio.

Per la realizzazione di questi lavori potrà essere riconosciuto un finanziamento sino all’80% dei costi previsti, con una soglia minima di 100 mila e non superiore al 1 milione di euro. La rimanente parte del 20% sarà cofinanziata dal privato, in forma singola o associata. I fondi saranno riconosciuti in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. Il finanziamento concesso non potrà in alcun caso essere aumentato.

La domanda può essere presentata a partire dal giorno 24 maggio 2021 e completata entro massimo le ore 13:59 del giorno 31 agosto 2021.

L’applicativo per la presentazione delle domande è realizzato da Cassa Depositi e Prestiti ed è accessibile a questo indirizzo internet https://www.cdp.it/sitointernet/it/aree_riservate_login.page#pubblica_amministrazione

Le richieste saranno vagliate da una Commissione tecnica, designata dal MiC, che stilerà l’elenco finale delle domande ammesse con il relativo importo. Con l’obiettivo di raggiungere un’equa distribuzione delle risorse sull’intero territorio nazionale, i fondi saranno suddivisi in cinque quote in base alla popolazione residente e saranno destinate a finanziare interventi nelle aree geografiche del Nord Ovest, del Nord Est, del Centro, del Sud e delle Isole. Nel caso in cui le domande per singola area geografica non esauriscano la quota di risorse assegnata alla quella zona, quelle residue saranno distribuite in pari misura nelle altre aree.

Tutte le spese dovranno essere rendicontate e il Ministero si riserva la facoltà di effettuare verifiche e i controlli relativi allo stato di attuazione dell’intervento, nelle modalità che riterrà opportune.

E’ possibile richiedere informazioni e chiarimenti o segnalare problemi con l’accesso all’indirizzo infopa@cdp.it entro il giorno 20 agosto 2021, le risposte saranno fornite entro il 25 agosto 2021.

Documentazione di riferimento: Avviso pubblico 20 maggio 2021

 

Fondo di garanzia per i soggetti privati – 20 milioni

Il Fondo, articolato in due comparti come previsto dall’articolo 5 decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, del 27 novembre 2020, può prestare garanzia e concedere contributi in conto interessi, attraverso i rispettivi comparti, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario.

Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali, di cui all’articolo 16 dello Statuto dell’Istituto per il Credito Sportivo, è l’organo al quale è demandata la gestione del Fondo e dei relativi comparti. Il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali approva i regolamenti sulle modalità di gestione dei comparti. Al Comitato di Gestione dei Fondi Speciali spetta lo svolgimento delle attività di concessione della garanzia e dei contributi in conto interessi, le quali potranno, nei limiti e con le modalità da esso stabiliti, essere delegate al personale dell’Istituto per il Credito Sportivo.

La valutazione tecnica relativa all’ammissibilità preliminare dell’intervento proposto ai comparti del Fondo è effettuata da un’apposita commissione tecnica composta da tre membri, cui non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

La commissione tecnica di valutazione ha emanato le linee guida operative e interventi ammissibili al Fondo Cultura, da consultare per la presentazione delle istanze.